Cosa vige per il versamento dell’AVS e della cassa pensioni in caso di espatrio?
Chi desidera trascorrere all’estero il pensionamento dovrebbe informarsi per tempo in merito ad AVS, cassa pensioni e pilastro 3a, dato che la possibilità di riscuotere gli averi di previdenza e le relative norme in vigore dipendono, tra l’altro, dalla forma previdenziale e dal Paese di destinazione. Anche le imposte e le assicurazioni giocano un ruolo importante in caso di espatrio. In questa guida spieghiamo di cosa bisogna tenere conto e come pianificare la riscossione degli averi di previdenza.
Riepilogo
– AVS: in linea di principio l’AVS viene corrisposta sotto forma di rendita mensile. I cittadini svizzeri e quelli di uno Stato UE/AELS possono percepire la rendita AVS anche se domiciliati all’estero. Per le persone di altre nazionalità, il diritto a percepire la rendita AVS dipende, tra le altre cose, dall’esistenza di una convenzione con la Svizzera sulla sicurezza sociale. In determinati casi, anziché farsi versare la rendita è possibile richiedere il rimborso dei contributi AVS.
– Cassa pensioni: in caso di trasferimento in uno Stato UE/AELS valgono regole diverse per la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria. Se si tratta di uno Stato terzo, potete in linea di principio riscuotere l’intero capitale della cassa pensioni.
– Pilastro 3a: in caso di trasferimento definitivo all’estero è consentito riscuotere anzitempo l’avere del pilastro 3a, indipendentemente dal Paese di destinazione.
– Imposte: in Svizzera, i prelievi di capitale previdenziale possono essere soggetti all’imposta alla fonte. Inoltre, bisogna tenere presente la tassazione nel Paese di domicilio e verificare l’esistenza di un’eventuale convenzione per evitare la doppia imposizione.
– Pianificazione tempestiva: organizzate per tempo il trasferimento all’estero tenendo conto degli averi di previdenza, delle imposte, delle assicurazioni e della documentazione necessaria. In tal modo potrete evitare ritardi e individuare anche precedenti averi di libero passaggio e di previdenza
1° pilastro: posso farmi versare l’AVS quando mi trasferisco all’estero?
No. In caso di trasferimento all’estero, per principio non è possibile riscuotere come capitale la rendita di vecchiaia AVS; questa viene corrisposta solo come rendita mensile. Il versamento o meno della rendita AVS anche dopo il trasferimento all’estero dipende soprattutto dalla vostra nazionalità e dall’esistenza di una convenzione con la Svizzera sulla sicurezza sociale.
Stati UE/AELS
Chi ha la cittadinanza svizzera o quella di uno Stato UE/AELS può percepire la rendita AVS ordinaria anche se ha domicilio all’estero. Se vi trasferite in uno Stato UE/AELS, la notifica e il versamento sono soggetti alle regole per il coordinamento delle assicurazioni sociali tra la Svizzera e l’UE o l’AELS.
Stati terzi
I cittadini svizzeri e quelli di uno Stato UE/AELS mantengono in linea di principio il diritto di percepire la rendita AVS anche se emigrano in uno Stato terzo. Per altre nazionalità questo dipende dal fatto che sia stata stipulata una convenzione con la Svizzera sulla sicurezza sociale. Senza un accordo di questo tipo, generalmente non è possibile versare la rendita AVS all’estero. Per contro, a determinate condizioni si può richiedere il rimborso dei contributi AVS pagati.
2° pilastro: se espatrio posso farmi versare l’avere della cassa pensioni?
Se emigrate definitivamente all’estero potete farvi versare come capitale l’avere della cassa pensioni, a determinate condizioni. La possibilità di farvi versare l’intero avere o solo una parte di questo dipende soprattutto dal Paese in cui vi trasferite, cioè se si tratta di uno Stato UE/AELS o di uno Stato terzo. È decisivo anche se l’avere rientra nella parte obbligatoria o sovraobbligatoria della previdenza professionale. Se percepite già una rendita della cassa pensioni, continuerete a riceverla anche all’estero secondo il regolamento del vostro istituto di previdenza professionale.
Regime obbligatorio vs sovraobbligatorio
Il regime obbligatorio comprende la parte della previdenza professionale prevista per legge. Il regime sovraobbligatorio include invece prestazioni di risparmio che superano quello obbligatorio. Si tratta di una differenza importante in caso di trasferimento in uno Stato UE/AELS, poiché per il versamento in contanti valgono regole diverse per la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria.
Stati UE/AELS
Se vi trasferite in un Paese dell’UE/AELS nel quale siete obbligatoriamente assicurati contro la vecchiaia, l'invalidità e il decesso, potete prelevare in contanti solo la parte sovraobbligatoria della vostra cassa pensioni. La parte obbligatoria resta in Svizzera e viene trasferita a un conto di libero passaggio o a una polizza di libero passaggio.
Qualora invece non siate obbligatoriamente assicurati nel nuovo Paese di domicilio e possiate dimostrarlo, è possibile anche il versamento della parte obbligatoria. L’obbligo di assicurazione può essere accertato tramite il Fondo di garanzia LPP.
Stati terzi
Se emigrate definitivamente in uno Stato non UE/AELS, in linea di principio potete prelevare l’intero avere della cassa pensioni, ovvero sia la parte obbligatoria che quella sovraobbligatoria. In tal caso non è necessario che il Fondo di garanzia LPP accerti l’obbligo di assicurazione.
3° pilastro: cosa succede con il 3° pilastro in caso di espatrio?
In caso di trasferimento definitivo all’estero è consentito riscuotere anzitempo l’avere del pilastro 3a. A differenza della cassa pensioni, non ha importanza che si tratti di un Paese UE/AELS o di un Paese terzo. Il presupposto è che lasciate definitivamente la Svizzera.
Prima di espatriare tenete conto anche di eventuali lacune nel pilastro 3a. Dal 2026, infatti, è possibile colmare retroattivamente fino a 10 anni le lacune a partire dall’anno 2025. Potete dedurre il pagamento retroattivo dal reddito imponibile nell’anno del versamento. Il riscatto retroattivo è legato ad alcune condizioni, tra cui: dovete aver percepito un reddito soggetto all’AVS in Svizzera sia nell’anno in cui vi è la lacuna da colmare sia nell’anno del versamento retroattivo, e versare interamente l’importo massimo 3a ordinario nell’anno corrente. Per saperne di più consultate la guida pratica «Versamenti retroattivi nel pilastro 3a: cosa cambierà dal 2026». La riscossione del pilastro 3a può essere soggetta a imposte in Svizzera e nel nuovo Paese di domicilio. Più in basso, nel capitolo dedicato alle imposte, spieghiamo le norme vigenti e il ruolo di una convenzione per evitare la doppia imposizione.
Il pilastro 3b fa parte della previdenza privata: di questo avere di risparmio potete disporre in linea di principio liberamente. Se si tratta di assicurazioni o di altre soluzioni previdenziali, si applicano le corrispondenti condizioni di assicurazione.
Imposte: a cosa devo prestare attenzione in caso di espatrio?
Se dopo il trasferimento all’estero prelevate capitale dalla cassa pensioni, da un conto di libero passaggio o dal pilastro 3a, in linea di principio l’istituto di previdenza svizzero deduce l’imposta alla fonte. Il cantone in cui ha sede l’istituto di previdenza fa da riferimento. L’ammontare dell’imposta alla fonte dipende, tra le altre cose, dal cantone e dall’importo della prestazione in capitale.
In definitiva l’imposta alla fonte dipende dalla convenzione contro la doppia imposizione (CDI) tra la Svizzera e il nuovo Stato di domicilio.
- Qualora la convenzione stabilisca che ad applicare la tassazione è il Paese in cui vi trasferite, potete farvi rimborsare la ritenuta alla fonte dedotta in Svizzera, alle corrispondenti condizioni. Normalmente dovete presentare la richiesta entro i tre anni successivi al versamento.
- Anche nel caso in cui vi sia una rendita corrente della cassa pensioni, è la CDI a stabilire se la Svizzera può riscuotere l’imposta alla fonte o se la tassazione è di competenza del Paese di domicilio.
- Per tale motivo, contano il momento e l’ordine dei prelievi. Oltre all’imposta alla fonte svizzera, tenete conto anche della tassazione nel nuovo Paese di domicilio e delle disposizioni della relativa CDI.
Se dopo il trasferimento all’estero una parte dell’avere della cassa pensioni resta in Svizzera, è possibile detenerlo, ad esempio, in un conto di libero passaggio.
Cosa succede con le assicurazioni obbligatorie in caso di emigrazione?
Se lasciate la Svizzera cambiano anche le vostre assicurazioni. Le disposizioni applicabili dipendono dal Paese di destinazione e dalla situazione personale.
- Cassa malati: l’assicurazione malattia obbligatoria in Svizzera non termina automaticamente con il trasferimento all’estero. Se emigrate in uno Stato UE/AELS e percepite una rendita dalla Svizzera, a seconda del Paese e della situazione potete continuare a sottostare al sistema di assicurazione malattia svizzero. Qualora vi trasferiate in uno Stato terzo, normalmente vi occorre un’assicurazione sanitaria nel nuovo Paese di domicilio o una soluzione internazionale.
- Assicurazione infortuni: con la cessazione dell’attività lavorativa cessa anche l’assicurazione infortuni obbligatoria tramite il datore di lavoro. La tutela assicurativa sussiste per un determinato periodo di tempo ed è possibile prolungarla temporaneamente con un’assicurazione convenzionale, dopodiché dovete stipulare un’altra assicurazione contro gli infortuni o includere tale copertura tramite la vostra assicurazione malattia.
- Assicurazione contro la disoccupazione: in linea di principio, se lasciate definitivamente la Svizzera perdete il diritto alle prestazioni dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione. Se si tratta di un Paese UE/AELS, a determinate condizioni potete continuare a beneficiarne all’estero per un periodo limitato, durante la ricerca di un impiego.
Come devo procedere concretamente per prelevare gli averi di previdenza?
Predisponete per tempo il prelievo dei vostri averi di previdenza. A seconda dell’istituto di previdenza, del Paese di destinazione e della forma di riscossione sono previste scadenze e documentazioni diverse. La preparazione graduale all’espatrio è utile per scongiurare ritardi e conseguenze fiscali evitabili.
- 12-18 mesi prima: informatevi sulle disposizioni in materia di immigrazione del Paese di destinazione e chiarite quali visti vi occorrono. Richiedete un elenco dettagliato di tutti i vostri averi previdenziali: estratto conto AVS, averi della cassa pensioni e saldi dei conti 3a. Questa panoramica fa da base per tutte le altre decisioni.
- 6-12 mesi prima: richiedete i visti necessari e chiarite le formalità relative all’assicurazione sanitaria per il Paese di destinazione. Se emigrate in un Paese senza una convenzione sulla sicurezza sociale, prendete in considerazione la possibilità di farvi rimborsare i contributi AVS. Valutate la possibilità di trasferire i vostri fondi 3a a un istituto di previdenza in un cantone con regime fiscale vantaggioso.
- 3-6 mesi prima: richiedete all’AVS il versamento della rendita all’estero e informate tutte le casse pensioni dell’imminente espatrio. Richiedete una consulenza fiscale transfrontaliera, poiché le conseguenze fiscali sono complesse.
- 1-3 mesi prima: inoltrate i moduli di uscita alle casse pensioni e fate redigere un consenso del o della coniuge autenticato per la riscossione della pensione. Disdite o richiedete di adeguare tutte le polizze assicurative e gli abbonamenti svizzeri.
Il momento critico: comunicate la vostra partenza al comune di domicilio svizzero solo dopo aver espletato tutte le formalità. La notifica di partenza vi servirà per quasi tutte le fasi successive. Prelevate gli averi di previdenza solo dopo aver comunicato il vostro arrivo al Paese di destinazione, per beneficiare dell’imposta alla fonte più conveniente.
Errori frequenti e costosi: non prelevate mai i fondi previdenziali prima di lasciare la Svizzera, poiché altrimenti invece dell’imposta alla fonte si applica l’imposta più elevata sugli utili da capitale. Inoltre, non sottovalutate l’onere amministrativo: alcune procedure richiedono mesi. Per sicurezza calcolate quindi un margine di tempo.
Quale documentazione devo presentare per farmi versare la cassa pensioni?
I requisiti variano a seconda della cassa pensioni. Generalmente, tra i documenti da presentare vi sono:
- la richiesta di pagamento in contanti
- la notifica di partenza del comune svizzero di domicilio
- l’attestazione del nuovo domicilio all’estero
- un documento d’identità
- le coordinate bancarie
- il consenso obbligatorio del o della coniuge (se presente)
In caso di trasferimento in uno Stato UE/AELS possono essere necessari ulteriori attestati, ad esempio sull’esistenza di un’assicurazione sociale obbligatoria nel nuovo Paese di domicilio. Informatevi quindi per tempo presso gli istituti previdenziali di riferimento su quali documentazioni richiedono.
Dopo quanto tempo dalla richiesta ottengo il versamento dell’AVS e della cassa pensioni?
La tempistica di elaborazione per il versamento non è uniforme.
- AVS: comunicate l’intenzione di riscuotere la rendita circa 3-4 mesi prima della data di inizio desiderata. La cassa di compensazione necessita di tempo per acquisire tutti i dati necessari e calcolare la rendita.
- Cassa pensioni: quanto ci vuole per ottenere il versamento dipende dall’istituto previdenziale e dal singolo caso. Il versamento può essere eseguito solo quando tutta la documentazione necessaria è disponibile e dopo la verifica dei requisiti per il prelievo. In caso di trasferimento in uno Stato UE/AELS, inoltre, potrebbe essere necessario accertare se disponete di un’assicurazione sociale obbligatoria nel Paese in questione.
Conviene insomma inoltrare per tempo tutte le richieste e la documentazione, per evitare ritardi dovuti a documenti mancanti.
Come posso evitare che l’espatrio comporti svantaggi finanziari?
Quando prelevate gli averi di previdenza, il momento, la forma di prelievo e le condizioni fiscali quadro possono fare una grande differenza. Per questo motivo è opportuno fare convergere tutte le fasi, senza prendere decisioni isolate. In particolare tenete conto dei seguenti punti:
- Pianificate i tempi dei prelievi: predisponete per tempo i prelievi dalla cassa pensioni e dal pilastro 3a. Prelevare denaro nel momento meno opportuno può infatti aumentare l’onere fiscale.
- Considerate la tassazione nel Paese di destinazione: non è determinante solo l’imposta alla fonte svizzera, anche la tassazione nel Paese di domicilio e l’esistenza di un’eventuale convenzione per evitare la doppia imposizione influenzano l’ammontare del capitale di previdenza effettivo.
- Valutate attentamente l’opzione di prelievo del capitale: se decidete di riscuotere l’avere della cassa pensioni come capitale avete la responsabilità di gestire il denaro e distribuirlo sugli anni del pensionamento. Tra i fattori da considerare vi sono l’orizzonte d’investimento, la propensione al rischio e l’inflazione.
- Prendete decisioni coordinate: la preparazione deve includere previdenza, imposte, assicurazioni e pianificazione finanziaria a lungo termine. Può essere opportuno ricorrere a una consulenza specializzata per questioni transfrontaliere complesse.
Considerare le conseguenze finanziarie nel loro insieme prima dell’espatrio aiuta a evitare spese non necessarie e svantaggi fiscali.
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Pensate già da ora al futuro e create un’importante riserva per la vecchiaia. Quanto prima cominciate con i versamenti durante la vita lavorativa, tanto più beneficerete dei risparmi fiscali, degli interessi preferenziali e dell’effetto degli interessi composti. Evitate a monte le lacune previdenziali. Qualunque cosa vi interessi, vi forniamo una consulenza personale e facciamo chiarezza su ogni aspetto.
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