Direttiva sui diritti degli azionisti II

Informazioni sulla Direttiva sui diritti degli azionisti II (SRD II)

Di seguito rispondiamo a importanti domande in merito alla Direttiva sui diritti degli azionisti II (SRD II). Ai rispettivi link è inoltre possibile consultare direttamente le informazioni:

Cosa disciplina la SRD II?

La nuova versione della direttiva UE sui diritti degli azionisti II (UE 2017/828, di seguito «Direttiva»), in inglese Shareholder Rights Directive II (SRD II), introduce modifiche per gli/le azionisti/e delle società quotate in borsa con sede nell’UE o nel SEE (di seguito «Società»). L’obiettivo della SRD II è rafforzare i diritti di partecipazione degli/delle azionisti/e e agevolare il flusso di informazioni transfrontaliero nonché la comunicazione tra azionisti e Società.

A chi è rivolta la Direttiva?

La Direttiva si applica, tra l’altro, agli intermediari finanziari che custodiscono o gestiscono per la loro clientela azioni di una Società quotata in borsa con sede nell’UE o nel SEE. La Direttiva si applica quindi anche alla Banca Migros SA in caso di detenzione di tali titoli nel suo deposito per la clientela.

Cosa contiene concretamente la Direttiva?

La Direttiva stabilisce che le Società hanno il diritto di identificare i/le propri/e azionisti/e. A tal fine, su richiesta di una tale Società, la Banca Migros SA deve rivelare alla Società stessa determinate informazioni (in particolare sull’identità degli/delle azionisti/e). Queste informazioni comprendono in particolare:

– cognome e nome oppure ditta e indirizzo dell’azionista
– identificativo univoco della persona che possiede le azioni (ad es. numero di passaporto o Legal Entity Identifier (LEI))
– tipo di partecipazione e numero di azioni detenute

La rivelazione di queste informazioni viene effettuata, in particolare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati e si basa sulle «Condizioni generali» della Banca Migros SA accettate dal/dalla cliente. Gli/le azionisti/e non possono opporsi alla rivelazione delle necessarie informazioni alle Società.

Con la SRD II le Società hanno inoltre il diritto di far pervenire ai/alle propri/e azionisti/e, tra l’altro, informazioni sugli eventi societari, come ad esempio inviti alle assemblee generali in programma.