Una scelta intelligente per una fase temporanea
Un conto di libero passaggio è consigliabile nei seguenti casi:
- interruzione duratura o temporanea dell’attività lavorativa, quando vengono liberati i fondi della cassa pensioni
- se cambiando posto di lavoro deve versare nella cassa pensioni del nuovo datore di lavoro una somma inferiore rispetto a quella che le viene versata dalla cassa pensioni del vecchio datore di lavoro
- se avvia un’attività indipendente e non desidera che i fondi della cassa pensioni le siano versati in contanti
Liquidazione del capitale
Il suo capitale può essere versato al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell’età AVS oppure in uno dei seguenti casi:
- se utilizza il capitale per acquistare un’abitazione ad uso proprio
- se ammortizza l’ipoteca esistente con il capitale
- se avvia un’attività indipendente
- se lascia definitivamente la Svizzera*
- se riscuote una rendita intera AI
*) A partire dal 1° giugno 2007 i versamenti in contanti dovuti all’uscita definitiva dalla Svizzera non sono più possibili se una persona assicurata si trasferisce in uno stato dell’UE/EFTA ed è soggetto in questo stato all’assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, invalidità o decesso. Per la parte relativa alla prestazione di libero passaggio della previdenza che supera la copertura obbligatoria il versamento in contanti è invece sempre possibile.
I suoi vantaggi
- tasso d’interesse superiore rispetto ai conti di risparmio, attualmente 1.4%
- esenzione dalla tassa sulla sostanza, sul reddito e dall’imposta preventiva fino alla liquidazione del capitale (al momento del versamento il capitale viene tassato ad un’aliquota fiscale ridotta e separatamente dal resto del reddito)
- nessun limite di remunerazione
- tenuta del conto esente da commissioni